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Condizioni generali di vendita

Condizioni Generali di Acquisto - Flodraulic Industrial SRL

Condizioni Generali di Acquisto di Flodraulic Industrial SRL

1. DEFINIZIONI

Agli effetti delle presenti Condizioni Generali di Acquisto (le “Condizioni Generali”) i seguenti termini avranno il significato ad essi qui specificato:

“FLODRAULIC INDUSTRIAL”: FLODRAULIC INDUSTRIAL SRL, a Socio Unico, con sede legale in Granarolo dell’Emilia (BO), 40057 Frazione Cadriano, via Don Giovanni Minzoni 28-30-321sqx, Codice Fiscale 03053760371 e P. IVA 00592061204, PEC: flodraulic.ind@legalmail.it (di seguito: FLODRAULIC INDUSTRIAL);

“Fornitore”: persona giuridica che per i propri scopi imprenditoriali o professionali fornisce Prodotti e/o Servizi a FLODRAULIC INDUSTRIAL;

“Parti”: FLODRAULIC INDUSTRIAL e il Fornitore ove indicati congiuntamente;

“Richiesta di Offerta”: la richiesta di Offerta commerciale dei Prodotti e/o Servizi inviata da FLODRAULIC INDUSTRIAL e indirizzata al Fornitore;

“Offerta”: la miglior offerta commerciale in relazione alla fornitura di Prodotti e/o Servizi, trasmessa dal Fornitore a FLODRAULIC INDUSTRIAL, in risposta alla Richiesta di Offerta da quest’ultimo inviata;

“Ordine”: Ordine di acquisto dei Prodotti e/o Servizi emesso da a FLODRAULIC INDUSTRIAL e indirizzato al Fornitore;

“Conferma d’Ordine”: Conferma scritta dell’Ordine emessa dal Fornitore e indirizzata a FLODRAULIC INDUSTRIAL;

“Contratto”: accordo scritto di volta in volta perfezionatosi tra le Parti avente ad oggetto l’acquisto di Prodotti e/o Servizi da parte di FLODRAULIC INDUSTRIAL, costituito e conclusosi alternativamente (i) con l’accettazione per mezzo di Conferma d’Ordine di un Ordine da parte del Fornitore ai sensi dell’art. 3.4 oppure (ii) con l’emissione di un Ordine che faccia seguito ad una Offerta del Fornitore ai sensi dell’art. 3.5;

“Prodotti”: beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore a FLODRAULIC INDUSTRIAL in virtù di quanto stabilito negli Ordini, nei Contratti e nelle Specifiche Tecnico-Qualitative;

“Servizi”: prestazioni d’opera e/o prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore a FLODRAULIC INDUSTRIAL in virtù di quanto stabilito negli Ordini e nei Contratti e nelle Specifiche Tecnico-Qualitative;

Specifiche Tecnico-Qualitative: le caratteristiche e le specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Prodotti e/o alle modalità di realizzazione dei Servizi stabilite nella Richiesta di Offerta e/o nell’Ordine e/o in qualsiasi diverso documento trasmesso da FLODRAULIC INDUSTRIAL al Fornitore, recante, in via esemplificativa ma non limitativa, obiettivi di fabbricazione, parametri produttivi, disegni, modelli, campioni, prototipi, fotografie, e standard di qualità richiesti, di volta in volta, da FLODRAULIC INDUSTRIAL, che il Fornitore dovrà rispettare.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano e costituiscono parte integrante ed essenziale, anche in assenza di un espresso richiamo o rinvio di ogni Richiesta di Offerta, di ogni Ordine e ogni Contratto avente ad oggetto l’acquisto di Prodotti e/o Servizi la cui fabbricazione, lavorazione e/o fornitura sia comunque commissionata da FLODRAULIC INDUSTRIAL al Fornitore.

2.2 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi precedente accordo orale o scritto fra le stesse avente il medesimo oggetto.

2.3 Le Condizioni Generali trovano comunque applicazione e prevalgono su eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, anche se indicate in documentazione o comunicazioni tra le Parti o richiamate nell’Offerta, salvo che la relativa deroga non sia espressa e venga accettata per iscritto da FLODRAULIC INDUSTRIAL.

2.4 Le presenti Condizioni Generali non sono suscettibili di modifica, deroga o disapplicazione, se non ad opera di FLODRAULIC INDUSTRIAL da effettuarsi in forma scritta, con la conseguenza che un’eventuale iniziativa o richiesta in tal senso da parte del Fornitore, sia essa espressa o anche tacita, mediante l’invio a FLODRAULIC INDUSTRIAL di documentazione (es. offerte, fatture, documenti di trasporto, etc.) con contenuto in tutto o in parte modificativo, contrastante e/o divergente rispetto a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, non sarà in alcun modo valido, vincolante o efficace, né il Contratto si potrà ritenere concluso secondo quanto richiesto dal Fornitore, anche qualora venga avviata l’esecuzione.

3. ORDINI. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Per poter valutare l’eventuale conclusione di un Contratto, FLODRAULIC INDUSTRIAL richiede preliminarmente al potenziale Fornitore di formulare la sua migliore Offerta commerciale con le principali caratteristiche tecniche dei Prodotti e/o dei Servizi indicati da FLODRAULIC INDUSTRIAL, le relative condizioni economiche e la tempistica per l’eventuale esecuzione. L’invio dell’Offerta del Fornitore, comunque denominata, non rappresenta, né vale quale proposta contrattuale a FLODRAULIC INDUSTRIAL ed eventuali diciture in tal senso si intenderanno come non apposte o comunque inefficaci e non vincolanti nei suoi confronti.

3.2 Per la conclusione del Contratto è necessario che FLODRAULIC INDUSTRIAL invii al Fornitore un proprio Ordine che, unitamente a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, anche senza un loro richiamo espresso, costituisce la sola ed unica proposta contrattuale valida ed efficace tra le Parti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1326 del Codice civile, non avendo a tal fine valore contrattuale l’Offerta commerciale del Fornitore di cui al precedente 3.1.

3.3 Gli Ordini dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l’indicazione almeno dei seguenti elementi:

  • Prodotti e/o Servizi oggetto del singolo Ordine;
  • Quantità, caratteristiche e termini di consegna dei Prodotti e/o Servizi;
  • Prezzi, modalità e termini di pagamento;
  • Eventuali condizioni particolari di acquisto;
  • Specifiche Tecnico-Qualitative.

3.4 II Contratto si conclude soltanto nel momento in cui FLODRAULIC INDUSTRIAL riceve l’accettazione scritta del Fornitore mediante Conferma d'Ordine, entro e non oltre il termine di 5 cinque giorni dalla data di emissione dell’Ordine di FLODRAULIC INDUSTRIAL. La Conferma d’Ordine potrà essere effettuata dal Fornitore mediante sottoscrizione per accettazione dell’Ordine di FLODRAULIC INDUSTRIAL ovvero, in alternativa, mediante invio di una separata Conferma d’Ordine, comunque denominata, che abbia contenuto contrattuale identico all’Ordine, in entrambi i casi, senza possibilità di modifiche, integrazioni o riserve rispetto al contenuto dell’Ordine; eventuali differenze o modifiche inserite nella Conferma d'Ordine rispetto a quanto contenuto nell'Ordine non saranno valide, vincolanti e/o efficaci, né varranno quale contro-proposta contrattuale, salvo specifica approvazione per iscritto da parte di FLODRAULIC INDUSTRIAL. L’accettazione dell’Ordine si intende altresì avvenuta qualora il Fornitore, pur in mancanza di espressa Conferma d’Ordine, inizi l’esecuzione della fornitura oggetto dell’Ordine stesso.

3.5 Qualora un Ordine sia emesso a seguito della sottoposizione di una Offerta da parte del Fornitore, lo stesso diverrà immediatamente vincolante per le Parti al momento dell’invio al Fornitore, senza necessità di ulteriore approvazione di quest’ultimo a condizione che l’Ordine faccia espresso riferimento a tale Offerta.

3.6 Nel caso in cui FLODRAULIC INDUSTRIAL non riceva la Conferma d’Ordine entro il termine di 5 (cinque) giorni indicato al precedente paragrafo 3.4, la stessa considererà il Contratto automaticamente non concluso anche se dovesse poi ricevere in ritardo la Conferma d’Ordine, fatto salvo il suo diritto di comunicare per iscritto al Fornitore di volere comunque ritenere valida la sua accettazione tardiva e quindi validamente concluso il Contratto.

3.7 FLODRAULIC INDUSTRIAL si riserva il diritto di modificare e/o revocare il proprio Ordine prima della ricezione della Conferma d'Ordine da parte del Fornitore. FLODRAULIC INDUSTRIAL si riserva altresì il diritto di effettuare variazioni dell’Ordine anche successivamente alla ricezione della Conferma d’Ordine secondo e nei limiti di quanto stabilito per legge, fermo restando che eventuali compensi aggiuntivi spettanti al Fornitore in conseguenza diretta e immediata di tali variazioni saranno rimborsati solo se adeguatamente documentati ed espressamente approvati da FLODRAULIC INDUSTRIAL, e salvo il diritto di quest’ultima alla riduzione del prezzo in caso di variazioni in riduzione dell’Ordine.

3.8 Previa comunicazione di FLODRAULIC INDUSTRIAL, l’intera procedura di emissione, invio e gestione dell’Ordine e della successiva Conferma d’Ordine da parte del Fornitore prevista dal presente articolo 3 potrà essere validamente effettuata tra le Parti anche in via informatica e/o telematica tramite un apposito portale web messo a disposizione da FLODRAULIC INDUSTRIAL.

4. ESECUZIONE. TERMINI PERENTORI

4.1 Il Fornitore è tenuto ad eseguire il Contratto, compreso ogni aspetto relativo all’imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione, trasporto e consegna dei Prodotti e/o dei Servizi, a perfetta regola d'arte e in scrupolosa conformità alle Specifiche Tecnico-Qualitative previste nel Contratto stesso, nonché alla normativa vigente, compresa quella in materia di trasporto.

4.2 I termini e/o le date di esecuzione e/o di consegna indicati nel Contratto sono da intendersi tassativi e non derogabili dal Fornitore, anche in mancanza di un’espressa indicazione nell’Ordine e/o nel Contratto, riconoscendo il Fornitore sin da ora che è necessità primaria di FLODRAULIC INDUSTRIAL poter ricevere i Prodotti e/o i Servizi secondo la tempistica prestabilita con il Fornitore per poterli correttamente allocare all’interno della propria struttura aziendale e lavorativa. Il mancato rispetto di uno o più dei suddetti termini e/o date darà diritto a FLODRAULIC INDUSTRIAL di risolvere automaticamente il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile (“clausola risolutiva espressa”), secondo quanto previsto al successivo articolo 12.2, con diritto al pagamento delle relative penali e al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore se e in quanto riconosciuto tra le Parti o, in mancanza, accertato dall’autorità giudiziaria.

4.3 L’indicazione di un termine o di una data per il Fornitore nell’Ordine e/o nel Contratto significa e comporta che tale termine o tale data è da considerarsi automaticamente come “fisso” o “fissa”, inderogabile ed essenziale, con la conseguenza che il Fornitore non potrà eseguire la relativa prestazione, né prima né dopo tale termine o data.

4.4 La mancata previsione nell’Ordine e/o nel Contratto di un termine o di una data per l’esecuzione significa e comporta che FLODRAULIC INDUSTRIAL avrà facoltà di esigere immediatamente l’esecuzione della prestazione a semplice sua richiesta.

4.5 In caso di ritardo nelle consegne dei Prodotti o nell’esecuzione dei Servizi, oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione in forma scritta a FLODRAULIC INDUSTRIAL, la quale a suo insindacabile giudizio avrà il diritto di:

  • (i) applicare, per ogni settimana di ritardo o frazione di essa, una penale pari all’1% del valore dei Prodotti non tempestivamente consegnati e/o dei Servizi non tempestivamente eseguiti fino ad un massimo del 20 % del valore dei singoli Contratti o degli Ordini interessati;
  • (ii) acquistare da terzi, in tutto o in parte, i Prodotti e/o i Servizi non tempestivamente consegnati e/o eseguiti addebitando il relativo costo al Fornitore; e
  • (iii) considerare annullato il relativo Ordine o Contratto o la parte inevasa dello stesso, a tal fine inviando una comunicazione scritta al Fornitore.

4.6 Resta inteso che, la sottoscrizione di documenti di trasporto, bolle di consegna o simili documenti da parte di FLODRAULIC INDUSTRIAL o di suoi incaricati non comporterà e non potrà essere intesa come accettazione da parte di FLODRAULIC INDUSTRIAL dei Prodotti e/o Servizi, neppure per quanto attiene ai relativi tipi e ai quantitativi, né rinuncia di FLODRAULIC INDUSTRIAL a contestazioni e, in particolare, a far valere vizi, difetti o non conformità dei Prodotti, anche in assenza di espressa riserva indicata nei suddetti documenti. Parimenti, l’accettazione di una esecuzione tardiva di un Ordine e/o di un Contratto o di Prodotti/Servizi non conformi non comporterà e non potrà mai essere intesa come rinuncia da parte di FLODRAULIC INDUSTRIAL al risarcimento di eventuali danni subiti per effetto del ritardo o, rinuncia agli altri rimedi previsti a favore di FLODRAULIC INDUSTRIAL dalle Condizioni Generali, dai singoli Contratti, dagli eventuali Ordini e dalla legge.

5. SPEDIZIONE DELLA MERCE. DOCUMENTI DI TRASPORTO. IMBALLAGGIO

5.1 La consegna dei Prodotti acquistati da FLODRAULIC INDUSTRIAL avverrà in base al termine DDP sede di FLODRAULIC INDUSTRIAL Incoterms 2020 (o all’ultima versione di Incoterms pubblicata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi), ove non derogato per iscritto nell’Ordine o nel Contratto da FLODRAULIC INDUSTRIAL.

5.2 Il Fornitore deve effettuare la spedizione, il trasporto e la consegna dei Prodotti e/o la fornitura di Servizi, con relative attività accessorie o complementari, a propria cura, spese e responsabilità, salvo eventuali diverse indicazioni previste nel Contratto e, in ogni caso, con modalità e con accorgimenti tali che gli stessi non subiscano alcun danno, perdita o deperimento. In particolare, le spedizioni devono essere effettuate con il mezzo più idoneo. Il Fornitore sarà tenuto ad utilizzare lo spedizioniere indicato nell’Ordine o altro espressamente concordato con FLODRAULIC INDUSTRIAL.

5.3 Il Fornitore risponderà dei danni conseguenti ad errato imballaggio, protezione non idonea o insufficiente ancoraggio della merce in conformità dei termini di resa pattuiti nell’Ordine o nel Contratto.

5.4 La merce dovrà essere sempre accompagnata dai documenti di trasporto (DDT), redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, o da fattura immediata. Nei DDT dovranno sempre essere indicati, oltre ai dati previsti dalle disposizioni di legge, gli estremi dell’Ordine, la specifica/identificazione dei Prodotti, la quantità del Prodotto contenuta nell’unità di carico e/o di imballo, numero e data di produzione del lotto, ove richiesta nell’Ordine.

5.5 Ove i Prodotti venissero inviati direttamente a destino, senza transito presso FLODRAULIC INDUSTRIAL, il Fornitore dovrà inviare a FLODRAULIC INDUSTRIAL, all’atto della spedizione, copia del DDT emesso.

5.6 I Prodotti oggetto dell’Ordine dovranno essere forniti in conformità alle Specifiche Tecnico-Qualitative, completo di tutta la manualistica e documentazione tecnica per il montaggio, assemblaggio, uso, esercizio e manutenzione, nonché dei certificati di qualità ((e.g. dichiarazione di conformità all’Ordine 2.1. (EN 10204)) e di sicurezza, comprese le schede di sicurezza dei prodotti chimici all’ultima revisione redatte conformi, nonché le schede tecniche dei DPI all’ultima revisione redatte conformi omologazioni, schede tecniche, schede tossicologiche (reach & RoHs), e/o classificazioni del tipo di rifiuto richiesti dalla normativa vigente o nell’Ordine/Contratto. Tale documentazione costituirà parte integrante della fornitura.

5.7 Qualora la documentazione inviata risultasse incompleta e/o non conforme all’Ordine/Contratto o alle normative, anche tecniche, vigenti e applicabili, il pagamento delle fatture, anche delle forniture successive, potrà essere sospeso fino al regolare ricevimento della completa, corretta ed idonea documentazione.

5.8 Prima della consegna dei Prodotti, il relativo documento di trasporto (DDT), compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato in formato elettronico all’indirizzo del proprio referente dell’ufficio acquisti di FLODRAULIC INDUSTRIAL e la documentazione di compliance/qualità dovrà essere inviata in formato elettronico all’indirizzo quality.inf@flodrauliceurope.com

6. RESTITUZIONI E RESI

6.1 FLODRAULIC INDUSTRIAL si riserva il diritto di respingere, a spese e responsabilità del Fornitore, consegne di Prodotti e/o forniture di Servizi non in regola, per qualsiasi ragione o motivo, con la normativa di legge e/o con quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e/o nel Contratto, restituendo al trasportatore o al vettore incaricato, quanto arrivato, compresi i casi di dati, pezzi o documenti mancanti, errati, incompleti, o in presenza di Prodotti chiaramente danneggiati. Il respingimento dei Prodotti e/o Servizi, da parte di FLODRAULIC INDUSTRIAL, comporta la mancata consegna e/o mancata fornitura da parte del Fornitore ad ogni effetto contrattuale e di legge.

6.2 Il Fornitore dovrà ritirare i Prodotti, a propria cura e spese, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa contestazione.

7. INVARIABILITA’ PREZZI. PAGAMENTI

7.1 I prezzi indicati negli Ordini o stabiliti a Contratto, nella valuta ivi indicata, sono da considerarsi fissi e invariabili per tutta la sua durata, anche senza necessità di una specifica indicazione in tal senso, e comprensivi di ogni costo e spesa, nulla escluso, per la regolare esecuzione contrattuale, da parte del Fornitore, incluso l’imballaggio e il trasporto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

7.2 I prezzi non potranno essere soggetti a variazioni o revisioni di sorta, nemmeno per effetto di eventuali variazioni del cambio valutario o del costo delle materie prime, fatto salvo ogni diverso specifico accordo scritto tra le Parti che ne stabilisca i termini e le modalità.

7.3 FLODRAULIC INDUSTRIAL effettua pagamenti esclusivamente tramite circuito bancario e nel pieno rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

7.4 Il diritto del Fornitore a ricevere il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolare consegna dei Prodotti e/o dei Servizi, unitamente al documento di trasporto e della relativa fattura, ferma e salva ogni altra condizione prevista dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto.

7.5 Ogni pagamento verrà effettuato secondo le condizioni e i termini di scadenza previsti a Contratto, restando privi di validità e/o efficacia eventuali diversi termini più brevi indicati dal Fornitore all’interno della propria fattura.

7.6 Eventuali ritardi nei pagamenti imputabili a fatto e colpa di FLODRAULIC INDUSTRIAL daranno diritto al Fornitore alla sola corresponsione di interessi moratori sull’importo dovuto, da determinarsi in misura pari agli interessi al saggio legale in vigore alla data del ritardato pagamento maggiorato di due punti percentuali, con esclusione di ogni ulteriore/o diverso calcolo o importo individuabile per legge e/o risarcimento danni.

8. IMPEGNI E GARANZIE DEL FORNITORE

8.1 Il Fornitore si impegna e garantisce quanto segue:

  • (a) di eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte e con l’impiego di personale adeguatamente informato, formato e dotato di specifica preparazione ed esperienza;
  • (b) che i Prodotti sono conformi alle caratteristiche e Specifiche Tecnico-Qualitative convenute o richiamate nell’Ordine/Contratto o possedute dai campioni o prototipi consegnati, sono idonei alla vendita e all’uso, liberi da vincoli e che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti, anche occulti e che le lavorazioni sono state effettuate a perfetta regola d'arte. FLODRAULIC INDUSTRIAL ha facoltà di eseguire verifiche ispettive sul sistema di qualità del Fornitore e/o richiedere copia dei relativi manuali e certificazioni, ove richiesto espressamente dal cliente finale;
  • (c) di fornire Prodotti e/o Servizi che non risultino fabbricati, realizzati e/o commercializzati in violazione di qualsivoglia diritto spettante a terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, quali a titolo esemplificativo, brevetti, marchi, disegni e modelli e/o licenze d’uso di privative, garantendone, inoltre, la libertà e la liceità del loro utilizzo e commercio, sia in Italia che all'estero, assumendosi ogni responsabilità, onere e spesa dipendenti da eventuali violazioni, in particolare in presenza di contestazioni, rivendicazioni e/o azioni da parte di terzi, ivi inclusi gli oneri e i costi della difesa di FLODRAULIC INDUSTRIAL per resistere a qualsiasi reclamo, contestazione, rivendicazione o azione preannunciata o intentata avanti qualsiasi autorità nazionale o estera, con diritto di FLODRAULIC INDUSTRIAL di essere integralmente manlevata da ogni onere e responsabilità;
  • (d) di dare un preavviso scritto di almeno 1 (uno) anno a FLODRAULIC INDUSTRIAL, qualora decida di o debba sospendere, interrompere e/o cessare per qualsiasi motivo, la produzione e la commercializzazione di beni e/o di servizi oggetto di un Contratto in corso di esecuzione ovvero di un Contratto già eseguito e terminato, ovvero in caso di modifica sostanziale di detti Prodotti e/o Servizi, indicando un possibile fornitore alternativo disponibile a fornire campioni o servizi di prova identici a quelli oggetto del Contratto, al fine di consentire a FLODRAULIC INDUSTRIAL ogni valutazione al riguardo, ferma restando l’eventuale responsabilità del Fornitore qualora non sia in grado di portare regolarmente a termine un Contratto già concluso e, fermo e salvo quanto previsto alla precedente lettera d);
  • (e) di fare quanto necessario per adempiere con tutta la diligenza professionale del caso ad ogni altro impegno, obbligo e garanzia previsti dalle presenti Condizioni Generali, dal Contratto e/o dalla normativa applicabile, anche di natura tecnica, per garantire a FLODRAULIC INDUSTRIAL un’esecuzione a regola d’arte.

8.2 Salvo quanto diversamente previsto negli Ordini/Contratti, la merce è coperta da garanzia del Fornitore per difetti di progettazione, fabbricazione, dei materiali o inidoneità all’uso per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna o, in caso di beni soggetti a collaudo funzionale, dal collaudo.

8.3 In espressa deroga all'art. 1495 c.c. la denuncia del vizio dovrà essere effettuata da FLODRAULIC INDUSTRIAL entro 30 gg. dalla data di consegna per i vizi “riconoscibili” o dalla data della scoperta per i “vizi occulti”. Sono espressamente equiparati ai vizi occulti i vizi scoperti al momento del disimballo.

8.4 Le denunce scritte di non conformità si intenderanno accettate dal Fornitore ove non siano contestate entro i 5 gg. successivi al ricevimento.

8.5 Fatto salvo ogni altro diritto spettante per legge o Contratto a FLODRAULIC INDUSTRIAL, il Fornitore dovrà provvedere, entro un termine ragionevole richiesto da FLODRAULIC INDUSTRIAL, a riparare e/o sostituire, a proprie spese e oneri, il bene difettoso. Sono inclusi nella garanzia il costo della gestione (costi fissi apertura 150,00 € nonché eventuali costi addebitati dai clienti di FLODRAULIC INDUSTRIAL S.r.l), manodopera (anche relativa alla fase di ispezione e/o collaudo dei Prodotti conclusasi negativamente a causa di vizi e difetti di non conformità riscontrati, con applicazione della seguente tariffa: a) manodopera produttiva 40,00€/cad per ora; b) Gestione in capo all’ ufficio qualità, tecnico, acquisti 60,00€/cad per ora), i trasporti e gli imballaggi.

8.6 In difetto di pronto intervento del Fornitore, FLODRAULIC INDUSTRIAL avrà facoltà, a sua discrezione, di:

  • a) accettare la merce con congrua riduzione del prezzo;
  • b) provvedere alla riparazione direttamente o a mezzo terzi con addebito delle relative spese al Fornitore. In caso di sostituzioni o riparazioni il termine di garanzia avrà decorrenza dalla data delle stesse;
  • c) risolvere il Contratto con effetto immediato.

8.7 Se in fase di controllo di accettazione la merce è rifiutata per non conformità (alle Specifiche Tecnico-Qualitative e/o condizioni dell’Ordine) FLODRAULIC INDUSTRIAL avrà sempre diritto di risolvere l’Ordine relativo ai sensi del precedente art. 8.6, lettera c) richiedendo l’annullamento della fattura e ciò anche in caso di vendita per lotti.

8.8 Il Fornitore è responsabile dei danni cagionati da difetti del prodotto e dovrà provvedere a proprie spese a stipulare idonea e adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile da prodotto.

8.9 Il Fornitore sarà obbligato a manlevare e tenere indenne FLODRAULIC INDUSTRIAL per ogni danno, costo, o richiesta, anche per campagne di richiamo o giudizi avviati da terzi, derivanti o conseguenti da/a difettosità o non affidabilità della merce.

9. CONTROLLO QUALITA’ E GARANZIA. CONTROLLI PRESSO IL FORNITORE. BENI DI FLODRAULIC INDUSTRIAL

9.1 FLODRAULIC INDUSTRIAL potrà richiedere al Fornitore di sottoscrivere appositi accordi di “Garanzia e Qualità” in merito ai Prodotti e/o ai Servizi da fornire e, ove pattuiti, il Fornitore sarà tenuto a eseguire il Contratto anche in piena conformità alle prescrizioni, alle Specifiche Tecnico-Qualitative e alle procedure contenute in detti accordi, i quali formeranno parte integrante ed essenziale del Contratto.

9.2 In ogni caso, FLODRAULIC INDUSTRIAL potrà svolgere appositi sopralluoghi e controlli tecnici presso il Fornitore per verificare il rispetto o meno di quanto stabilito dall’accordo di Garanzia e Qualità, e in generale dal Contratto, potendo a tal fine utilizzare anche gli strumenti di controllo e di test disponibili presso lo stesso Fornitore nel rispetto delle procedure tecniche e di sicurezza interna aziendale di quest’ultimo. Il Fornitore si obbliga a consentire l’accesso al personale delegato da FLODRAULIC INDUSTRIAL per effettuare le ispezioni e verifiche, previa comunicazione scritta della visita da parte di FLODRAULIC INDUSTRIAL e identificazione del personale dalla stessa delegato, il quale si adeguerà alle procedure di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro indicate dal Fornitore, nonché rispetterà i regolamenti e le policies interne aziendali eventualmente comunicate da quest’ultimo.

9.3 A titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni informazione di natura tecnica o commerciale, comprese le esperienze tecnico-industriali, disegni e modelli, progetti, marchi, know-how, stampi, prototipi, attrezzature, procedure, capitolati e specifica tecnica, campioni, software o parti esso, e in generale ogni bene materiale e/o immateriale, compreso ogni diritto di proprietà industriale e/o intellettuale, protetto o usato di fatto che FLODRAULIC INDUSTRIAL dovesse provvisoriamente mettere a disposizione del Fornitore per l'esecuzione del Contratto (in sintesi “Beni di FLODRAULIC INDUSTRIAL”), è di proprietà esclusiva di FLODRAULIC INDUSTRIAL e resta tale. Il Fornitore potrà utilizzare i Beni di FLODRAULIC INDUSTRIAL, solo ed esclusivamente per le attività a cui sono destinati e soltanto per le prestazioni richieste da FLODRAULIC INDUSTRIAL, essendo fatto divieto assoluto al Fornitore di utilizzare tali informazioni e/o privative ad altri fini, ovvero divulgarle in qualsiasi modo a terzi, in tutto o anche solo in parte, e/o, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di copiarle, duplicarle, decompilarle (compresa l’attività di reverse engineering in caso di software).

9.4 Il Fornitore è tenuto a custodire i Beni di FLODRAULIC INDUSTRIAL in maniera distinta e separata dai beni/prodotti di proprietà del Fornitore e/o di terzi; il Fornitore si obbliga, inoltre, a utilizzare i Beni di FLODRAULIC INDUSTRIAL solo ed esclusivamente per quanto strettamente necessario per adempiere al Contratto, con impegno a custodirli con la massima cura e diligenza, nonché a restituirli immediatamente a FLODRAULIC INDUSTRIAL, trascorso il tempo necessario all’esecuzione, restando esclusa la possibilità di trattenerli o ritenerli per qualsivoglia motivo o ragione, salvo solo diversi accordi per iscritto tra le Parti.

9.5 Il Fornitore dovrà dare comunicazione scritta a FLODRAULIC INDUSTRIAL, entro 1 (uno) giorno dall’eventuale smarrimento, perdita o danneggiamento, anche solo parziale, e per qualsiasi motivo, dei Beni di FLODRAULIC INDUSTRIAL, con ciò intendendosi anche le ipotesi di eventuale furto, contraffazione o inutilizzabilità. In tutti i predetti casi il Fornitore è tenuto, ad insindacabile scelta di FLODRAULIC INDUSTRIAL, a ripristinare lo stato originario dei suddetti Beni di FLODRAULIC INDUSTRIAL (es. riparazione) ovvero, laddove non possibile, a fornire a propria cura e spese beni identici in sostituzione di quelli andati persi o smarriti, ovvero, se non esistenti nel mercato, a rimborsare integralmente a FLODRAULIC INDUSTRIAL il loro controvalore a nuovo, fermo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

9.6 In ipotesi di impossibilità alla restituzione dei Beni di FLODRAULIC INDUSTRIAL, nelle medesime condizioni in cui si trovavano nel momento in cui sono stati consegnati al Fornitore, quest’ultimo dovrà versare a FLODRAULIC INDUSTRIAL un importo pari al corrispettivo necessario per poterli acquistare nuovi nel mercato di riferimento, comprese le spese e i costi per farli arrivare fino alla sede di FLODRAULIC INDUSTRIAL, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

10. PASSAGGIO DELLA PROPRIETA’. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

10.1 Il passaggio della proprietà dei Prodotti avviene solo a seguito della loro regolare consegna a FLODRAULIC INDUSTRIAL o al destinatario da questa indicato. Ogni eventuale clausola di riserva di proprietà proposta o inserita dal Fornitore non avrà alcuna validità e/o efficacia tra le Parti e si intenderà come non scritta.

10.2 Il passaggio della proprietà/titolarità dei Servizi avviene solo al termine della loro regolare esecuzione e a seguito di collaudo positivo da parte di FLODRAULIC INDUSTRIAL o del soggetto da questa indicato.

10.3 Il trasferimento di qualsivoglia responsabilità e/o rischio circa i Prodotti e/o Servizi forniti si verifica solo a seguito del passaggio della loro proprietà a FLODRAULIC INDUSTRIAL o al soggetto da questa indicato, secondo quanto previsto nei sopra riportati paragrafi 10.1 e 10.2.

10.4 Eventuali modifiche a quanto previsto nei precedenti paragrafi 10.1 e/o 10.2 dovranno essere pattuite tra le Parti in maniera chiara, espressa e univoca, a pena di loro invalidità e/o inefficacia. Non saranno pertanto ritenute sufficienti, né idonee eventuali diciture quali “franco (indicazione luogo)” e/o l’utilizzo di clausole Incoterms, che non avranno quindi l’effetto di modificare quanto previsto nei suddetti paragrafi, intendendole le Parti come mere formule convenzionali utilizzabili per la sola ripartizione degli eventuali oneri e delle eventuali spese di spedizione, trasporto, assicurazione ed eventuali adempimenti doganali/documentali.

11. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

11.1 Il Fornitore si assume la completa ed esclusiva responsabilità per eventuali inadempimenti, difetti e/o vizi dei Prodotti e/o Servizi forniti a FLODRAULIC INDUSTRIAL e/o al soggetto da questa indicato come destinatario della fornitura e, più in generale, delle prestazioni contrattuali a cui è tenuto in base al Contratto, nonché per qualsiasi danno possa derivare a FLODRAULIC INDUSTRIAL o a terzi, compresi i suoi clienti, in conseguenza o dipendenza di tali inadempimenti, difetti o vizi, compresa la difettosità dei Prodotti, impegnandosi a manlevarla e a tenerla integralmente indenne da qualsivoglia eventuale danno, azione, contestazione, pretesa e reclamo, nonché ad intervenire direttamente in eventuali procedimenti amministrativi e/o giudiziari promossi contro FLODRAULIC INDUSTRIAL acconsentendo, a semplice richiesta, alla sua estromissione.

11.2 Eventuali illeciti, violazioni o irregolarità da parte del Fornitore rispetto ad obblighi o prescrizioni di legge, comprese quelle di natura fiscale e/o valutaria, che dovessero comportare obblighi di pagamento a qualsivoglia titolo e di qualsiasi natura (es. capitale, interessi, sanzioni, pene, ammende, etc.), anche nei confronti di FLODRAULIC INDUSTRIAL, saranno ad esclusivo carico del Fornitore che dovrà, pertanto, manlevare e tenere integralmente indenne FLODRAULIC INDUSTRIAL da ogni effetto pregiudizievole.

11.3 FLODRAULIC INDUSTRIAL si riserva il diritto di sospendere i pagamenti in caso di contestazioni pendenti con il Fornitore per suoi inadempimenti e/o violazioni contrattuali, e questo fino a quando tali contestazioni non saranno oggetto di risoluzione per accordo tra le Parti e/o per via giudiziaria.

12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. RECESSO

12.1 Fatta salva ogni altra ipotesi di interruzione, sospensione e/o risoluzione del Contratto, qualora il Fornitore risulti inadempiente a uno o più degli impegni a cui è tenuto in base al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali e/o alla normativa vigente, FLODRAULIC INDUSTRIAL avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile, mediante invio al Fornitore di un’apposita diffida ad adempiere che rimanga disattesa trascorso il termine di 7 giorni (sette-giorni) dal ricevimento, salvo non risulti necessario concedere un termine inferiore per evitare o limitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’inadempimento, e avrà diritto ad ottenere il risarcimento integrale dei danni, oltre al rimborso delle somme nel frattempo versate.

12.2 FLODRAULIC INDUSTRIAL ha diritto di procedere in qualsiasi momento con la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, mediante semplice comunicazione scritta indirizzata al Fornitore, manifestando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Fornitore si renda inadempiente ad una o più delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali artt. 4.2 (termini perentori); 8.1 lett. a, b, c, d, e, f (impegni e garanzie del fornitore); 8.6, lett. c (difetto di intervento del Fornitore); 9.1 (accordi di “Garanzia e Qualità”); 9.3 (Beni di FLODRAULIC INDUSTRIAL); 14 (divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito); 15 (informazioni confidenziali – obbligo di segretezza) 16 (trattamento dei dati personali); 18 (codice etico).

12.3 Costituisce altresì motivo di immediata risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, anche la violazione da parte del Fornitore di quanto previsto dal Codice Etico aziendale adottato da FLODRAULIC INDUSTRIAL, che il Fornitore dichiara di avere letto e di rispettare incondizionatamente quale disciplina integrante ed essenziale del Contratto.

12.4 In tutti i casi di risoluzione del Contratto per colpa del Fornitore, FLODRAULIC INDUSTRIAL avrà diritto al risarcimento dei danni e al rimborso di tutte le somme nel frattempo versate.

12.5 FLODRAULIC INDUSTRIAL si riserva il diritto di recedere in ogni momento e a suo insindacabile giudizio dal Contratto, anche se ne è già iniziata l’esecuzione, mediante comunicazione scritta al Fornitore, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, a seguito della quale il Contratto si intenderà automaticamente cessato e il Fornitore dovrà interrompere ogni relativa attività o prestazione. In tale ipotesi il Fornitore avrà diritto di ricevere il pagamento dei Prodotti e/o Servizi già regolarmente consegnati a FLODRAULIC INDUSTRIAL alla data di efficacia del recesso, oltre ad un ulteriore importo a titolo di indennità omnicomprensiva per l’anticipata interruzione del Contratto pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo della parte di Fornitura non eseguita, al netto dell’IVA, restando escluso ogni rimborso dell’eventuale mancato guadagno e/o il risarcimento di eventuali danni, e fatto salvo ogni eventuale diverso accordo scritto tra le Parti.

13. FORZA MAGGIORE

13.1 Nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi o inadempimenti causati in via diretta e immediata da un evento eccezionale e sopravvenuto, non prevedibile né evitabile, che esula dal ragionevole controllo della parte colpita da detto evento, inclusi, in via esemplificativa e non tassativa, terremoti, alluvioni, scioperi sindacali, pandemie/epidemie, provvedimenti imposti dalle autorità governative, sommosse, guerre e/o embarghi sorti successivamente alla conclusione del Contratto. In nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori.

13.2 La Parte interessata da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata notizia scritta all'altra, specificando la natura e le caratteristiche dell’evento e le ragioni che causano il ritardo a pena, in difetto, di non potersi avvalere dell’esenzione di responsabilità prevista dal presente articolo e/o da quanto previsto dalla normativa in materia.

13.3 Qualora l’evento di forza maggiore dovesse prolungarsi senza interruzioni per oltre 15 (quindici) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di comunicare per iscritto la risoluzione dell’Ordine/Contratto senza che vi sia responsabilità di una Parte nei confronti dell’altra, fatta salva ogni eventuale responsabilità per eventuali inadempimenti già verificatisi a carico di una Parte prima dell’insorgere dell’evento di forza maggiore.

14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. DIVIETO DI AFFIDAMENTO A TERZI. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

14.1 Al Fornitore è fatto divieto tassativo di cedere a terzi il Contratto e/o di affidarne l’esecuzione anche solo parziale a soggetti terzi, salvo previa autorizzazione scritta di FLODRAULIC INDUSTRIAL, che, anche ove concessa, non farà venire meno la responsabilità diretta del Fornitore, nei confronti di FLODRAULIC INDUSTRIAL, per l’operato del proprio incaricato.

14.2 I crediti spettanti al Fornitore in base al Contratto non possono essere oggetto di cessione a terzi a qualsivoglia titolo o ragione, neppure sotto forma di mandato all'incasso o altre forme di delega a istituti di credito e/o società di factoring, salva espressa autorizzazione scritta di FLODRAULIC INDUSTRIAL.

15. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. OBBLIGO DI SEGRETEZZA

15.1 Al Fornitore potranno essere trasmessi dati e/o informazioni da parte di FLODRAULIC INDUSTRIAL aventi natura strettamente confidenziale come, a titolo esemplificativo e non tassativo, dati, conoscenze tecniche, processi, formule, informazioni e materiale contenente segreti professionali, know-how (sia esso brevettabile e non), sviluppi, invenzioni, programmi informatici, source code; codici, documentazione, diagrammi, disegni 2D e 3D, campioni, flow-charts, lavori tecnici, sperimentali e di sviluppo; esperienze, tecnologie, design, tecniche manuali, processi, metodi, software; soluzioni tecniche derivanti da attività di pianificazione, calcolo, simulazione, costruzione e sviluppo di prototipi; informazioni di mercato, di vendita, prezzi e costi, liste clienti, nominativi di contatti, listini prezzi, dati d’inventario, piani di mercato e di business, esigenze tecnico-commerciali di clienti, dipendenti, licenziatari e fornitori e relativi metodi di business, accordi con clienti, dipendenti, licenziatari e fornitori, manuali, reports e dati del personale, dati e notizie relativi a qualsiasi aspetto della produzione, nonché disegni, analisi preliminari, schizzi, campioni o prototipi, etc. (in sintesi “Informazioni Confidenziali”).

15.2 Il Fornitore si impegna a considerare le Informazioni Confidenziali, sia scritte che orali, strettamente riservate e ad utilizzarle soltanto ai fini dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e per la durata degli stessi. In particolare, il Fornitore dichiara e riconosce che l’accesso autorizzato alle Informazioni Confidenziali di FLODRAULIC INDUSTRIAL non costituisce cessione della titolarità, né riconoscimento in suo favore di alcun diritto sulle informazioni condivise ma è finalizzato esclusivamente alla esecuzione del Contratto.

15.3 Al Fornitore viene fatto divieto tassativo di riprodurre, duplicare, decompilare, copiare in tutto o in parte, divulgare in qualsiasi modo a terzi le Informazioni Confidenziali, se non nei limiti di quanto strettamente necessario per l’adempimento dei propri obblighi contrattuali e assicurandosi preventivamente che, in caso di necessaria divulgazione a terzi, questi si impegnino per iscritto a mantenere confidenziali le informazioni ricevute, secondo gli stessi termini e modalità previsti dal presente articolo, ferma e salva la responsabilità diretta del Fornitore nei confronti della Committente anche per il comportamento del terzo stesso.

15.4 Il Fornitore si impegna a restituire immediatamente a FLODRAULIC INDUSTRIAL tutte le Informazioni Confidenziali, in qualunque forma possedute, sia scritte che non, incluse tutte le copie delle stesse, non appena il Contratto dovesse terminare, anche anticipatamente, per qualsiasi motivo o ragione, restando esclusa ogni possibilità di ritenzione di tali informazioni.

15.5 In parziale deroga a quanto sopra previsto, non sono soggette alle prescrizioni e ai vincoli di cui al presente articolo soltanto le Informazioni Confidenziali che siano o diventino di pubblico dominio, senza che ciò derivi da violazioni di legge e/o di obblighi di riservatezza, ovvero risultino già in legittimo possesso del Fornitore prima della loro comunicazione da parte di FLODRAULIC INDUSTRIAL, nel qual caso il Fornitore dovrà darne immediata notizia a quest’ultima, a pena di decadenza dalla presente esenzione, ovvero il loro utilizzo avanti l’autorità giudiziaria si renda strettamente necessario per tutelare i propri diritti.

15.6 Il Fornitore si impegna a fare rispettare gli obblighi e i vincoli di riservatezza previsti dalle presenti Condizioni Generali ad ogni eventuale suo collaboratore, amministratore, dipendente, incaricato, mandatario, rappresentante e/o consulente, nonché ad ogni altro soggetto che a qualsivoglia titolo dovesse essere coinvolto nell’esecuzione del Contratto, anche se solo in via accessoria e/o successiva.

15.7 Il Fornitore si impegna ad avvisare tempestivamente FLODRAULIC INDUSTRIAL di ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione indebita delle Informazioni Confidenziali di cui venga a conoscenza e a fornire alla stessa tutta l’assistenza necessaria per far cessare l’uso e/o la divulgazione non autorizzati.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 Le Parti riconoscono e garantiscono reciprocamente che tutte le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate in esecuzione dei Contratti e degli Ordini saranno eseguite, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (“Normativa Privacy”), nonché nel rispetto dell’informativa sul trattamento dei dati personali che l’una Parte ha comunicato all’altra e che le Parti dichiarano di conoscere (l’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR di FLODRAULIC INDUSTRIAL è consultabile nel sito internet https://FLODRAULIC INDUSTRIAL.it/).

16.2 Le Parti si obbligano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, impegnandosi a custodire i dati personali trattati in modo da evitare la distruzione, la perdita, la divulgazione o l’accesso non autorizzati degli stessi.

16.3 Ciascuna Parte si impegna a mantenere reciprocamente indenne l'altra da ogni pretesa risarcitoria derivante da eventuali trattamenti illeciti di dati personali derivanti dall’inosservanza del GDPR e della normativa nazionale applicabile.

16.4 Gli interessati, per esercitare i loro diritti e per chiedere qualsiasi informazione riguardante il trattamento dei loro dati personali, potranno contattare in qualunque momento FLODRAULIC INDUSTRIAL, mediante invio di una comunicazione scritta presso la sede della società, oppure mediante invio di una e-mail al punto di contatto designato comitatoprivacy@flodrauliceurope.com.

17. COMUNICAZIONI

17.1 Salvo ove diversamente stabilito, qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà essere effettuata con scambio di corrispondenza scritta, a mezzo raccomandata AR presso la sede di FLODRAULIC INDUSTRIAL S.r.l., oppure a mezzo PEC: flodraulic.ind@legalmail.it

18. CODICE ETICO

18.1 Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori (ivi inclusi eventuali subappaltatori), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Codice civile, al pieno rispetto del Codice Etico aziendale adottato da FLODRAULIC INDUSTRIAL e disponibile sul sito di FLODRAULIC INDUSTRIAL, di cui dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione delle Condizioni Generali.

18.2 In caso di inadempimento/inosservanza da parte del Fornitore e/o dei propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori (ivi inclusi eventuali subappaltatori), rispetto a quanto previsto nel presente articolo, FLODRAULIC INDUSTRIAL potrà risolvere i singoli Contratti e/o gli eventuali Ordini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice civile. Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, del Fornitore e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 Le presenti Condizioni Generali e/o ogni singolo Contratto e/o ogni singolo rapporto anche pre-contrattuale da esse disciplinato, inclusa ogni questione relativa alla loro interpretazione, conclusione, validità, esecuzione, ovvero ogni eventuale ipotesi di risoluzione, annullamento o invalidità, sono soggetti e disciplinati esclusivamente dalla legge italiana con espressa esclusione dell’applicazione della convenzione de L’Aja sulla vendita internazionale delle merci e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci, così come delle norme di diritto internazionale privato.

19.2 Ogni eventuale controversia o contestazione che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, conclusione, esecuzione, validità o risoluzione delle Condizioni Generali e/o di ogni singolo Contratto e/o di ogni singolo rapporto da esse disciplinato sarà devoluta, in via esclusiva, alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Italiana e per essa sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna, con esclusione di qualsiasi foro concorrente.

20. DISPOSIZIONI FINALI

20.1 Il mancato esercizio di ciascuna parte dei diritti derivanti dal Contratto (e più in generale dei propri diritti) non costituirà una rinuncia a tali diritti, né opererà in modo tale da impedirne l’esercizio futuro.

20.2 È fatto divieto al Fornitore di cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, il Contratto e/o i propri diritti o obblighi da esso derivanti.

20.3 L’invalidità o l’inefficacia, totale o parziale, di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non inciderà sulla validità delle altre clausole o della restante parte della clausola. La disposizione invalida o inefficace sarà sostituita da una clausola valida ed efficace la cui portata sarà la più simile possibile a quella della clausola originale.

20.4 Le Condizioni Generali, ove rese esecutive mediante Ordini di Prodotti e/o Servizi, non hanno natura di contratto stabile di fornitura e non prevedono alcun obbligo di esclusiva a carico delle Parti e non intendono dare vita ad un rapporto societario, né ad altra forma di stabile organizzazione e associazione tra le Parti. Conseguentemente le Parti saranno pienamente libere di concludere e sottoscrivere analoghi contratti di fornitura con soggetti terzi.

20.5 Qualsiasi modifica al Contratto dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Data e luogo

FLODRAULIC INDUSTRIAL SRL
Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara espressamente di avere letto attentamente ogni singola condizione di vendita, nonché di accettare complessivamente e singolarmente le pattuizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali, approvando specificatamente i seguenti articoli:

Art. 4.5 (penale per il ritardo); Art. 6.1 (restituzione e resi); Art. 7.2 (invariabilità del prezzi); Art. 7.6 (calcolo interessi per il ritardo); Art. 8.1 lett. a, b, c, d, e, f (impegni e garanzie del fornitore); Art. 8.3 (termine per denuncia dei vizi); Art. 8.4 (accettazione della denuncia di non conformità); Art. 8.9 (manleva); Art. 9.1 (accordi di “Garanzia e Qualità”); Art. 9.2 (sopralluoghi); Art. 11 (responsabilità del fornitore, sospensione dei pagamenti); Art. 12 (clausola risolutiva espressa); Art. 12.5 (recesso); Art. 13 (forza maggiore); Art. 14 (divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito); Art. 15 (informazioni confidenziali – obbligo di segretezza) Art. 16 (trattamento dei dati personali); Art. 18 (codice etico); Art. 19 (legge applicabile e foro competente); 20 (disposizioni finali).

Data e luogo

Il Fornitore